1. La Repubblica promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmati i seguenti interventi diretti alle persone che esercitano la prostituzione:
a) di formazione;
b) di inserimento in altro lavoro;
c) di sostegno economico, sociale e psicologico;
d) di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.
3. Sono promosse dal competente ente locale attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione.
4. Il ricavato delle sanzioni di cui alla presente legge è impiegato per finanziare le iniziative di prevenzione e quelle di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.