Art. 22.

      1. La Repubblica promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
      2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmati i seguenti interventi diretti alle persone che esercitano la prostituzione:

          a) di formazione;

          b) di inserimento in altro lavoro;

          c) di sostegno economico, sociale e psicologico;

          d) di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.

      3. Sono promosse dal competente ente locale attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione.
      4. Il ricavato delle sanzioni di cui alla presente legge è impiegato per finanziare le iniziative di prevenzione e quelle di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.